Legislazione del Conto Energia

Tutte le fasi di incentivazione del conto energia in Italia, dalla sua introduzione ad oggi.

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Il Conto Energia per il fotovoltaico: le leggi


Conto Energia 2011-2013
Conto Energia 2007-2010  -
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Conto Energia 2005

Conto Energia 2011-2013

L'ultima incarnazione del Conto energia che entrerà in vigore per tutti gli impianti la cui installazione sia avvenuta dal 01 01 2011
Luglio 2010:
E' stato approvato il nuovo decreto Conto Energia, per l'incentivazione del fotovoltaico che entrerà in vigore il primo gennaio 2011 sino a tutto il 2013

Approvate anche  le linee guida per l'attuazione dell'art.12 del D.Lgs 387/2003 che riguardano le modalità per le autorizzazioni a costruire gli impianti a fonte rinnovabile.

Qui sono presentate le novità del Conto energia e le Linee guida per l'integrazione degli impianti a livello più ampio.

Agosto 2010: Viene pubblicato in G.U. il decreto ministeriale 06 agosto 2010 

Finalmente, il 25 agosto, esce la versione ufficiale del nuovo Conto Energia. In dettaglio, vediamo le maggiori novità e gli articoli che modificano lo status quo degli scorsi 3 anni.
In esteema sintesi il decreto può essere visto con queste quattro punti:
  • Introduzione di 3 (4  con un successivo ed eventuale decreto ministeriale) categorie di impianti e rispettive tariffe incentivanti.
  • Decurtazione annua delle tariffe per tutte le 3 categorie con meccanismo "a scalare" per la categoria incentivata nei precedenti decreti che subisce anche la decurtazione  annua maggiore.
  • Tariffe applicate per 20 anni dalla data di entrata in esercizio in valuta corrente.
  • Varie modifiche sui premi, le modalità, ecc.
Ecco, però, selezionati, i vari articoli nei loro punti più evidenti ai fini della valutazione dell'installazione:

TITOLO I Definizioni generali

Titolo I - Art. 1: Le incentivazioni nuove valgono per tutti gli impianti entrati in esercizio DOPO il 31 12 2010. Gli unici impianti che si adatteranno alle nuove tariffe pur entrando in vigoe entro fine 2010 sono quelli di cui al titolo IV (impianti a concentrazione solare). Novità introdotta: impianti a innovazione tecnologica di cui ancora non si sa molto visto che si aspetterà un successivo decreto.



Titolo I - Art. 2: Contiene tutte le definizioni delle terminologie utilizzate. Segnaliamo in particolare le seguenti perché mutate sostanzialmente o del tutto nuove:
  • Comma f: Impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative. Si fa riferimento a moduli e componenti speciali sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici così come normati dall'Allegato 4 del decreto. In particolare si fa riferimento a moduli che, integrati nei componenti edilizi, ne conservino le caratteristiche preesistenti (isolamento termoacustico, ad esempio) aggiungendo ad essi la capacità di conversione fotoelettrica.
  • Comma g: Impianto posizionato su edificio. Fa esplicitamente riferimento all'Allegato 2 del decreto che fa piazza pulita delle vecchia distinzione tra integrazione totale o parziale. La tabella ivi presente mostra 4 tipologie di installazione ben definite.
  • Comma i: Potenziamento. L'intervallo temporale minimo per effettuare un aumento di potenza di un impianto già connesso alla rete passa da 1 a 2 anni. 
  • Comma l: Produzione aggiuntiva di un impianto. Definisce, espressa in kWh, l'energia prodotta dall'impianto potenziato secondo la seguente relazione: Energia prodotta a seguito del potenziamento x ( kWp di potenziamento / kWp totali).
  • Comma q: Sistema con profilo di scambio prevedibile. Definisce i requisiti per una tipologia di impianti, di tipo centralizzato con potenze superiori ai 200 kWp e quindi connessi in regime di sola vendita la cui produzione abbia certe caratteristiche.


Titolo I - Art. 3:
Tratta della massima potenza cumulata incentivata secondo il seguente schema:
  • Potenza cumulata incentivabile: 3 GW.
  • Potenza cumulata incentivabile per impianti innovativi: 300 MW.
  • Potenza cumulata incentivabile per impianti a concentrazione: 200 MW.


Titolo I - Art. 4:
Passano a 90 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto il termine ultimo per la presentazione della richiesta di tariffe incentivanti al G.S.E.
Lo spostamento di un impianto fotovoltaico dal sito di origine porta al decadimento del diritto alle tariffe incentivanti.
Si definisce in 30 giorni la data ultima entro la quale comunicare la cessione di proprietà dell'impianto o del terreno/edificio su cui è installato l'impianto fotovoltaico.



Titolo I - Art. 5: Cumulabilità degli incentivi e si concentra soprattutto sulla cumulabilità di incentivi in conto capitale per enti pubblici Onlus, ecc. Ribadisce la non ammissibilità di tariffe incentivanti in compresenza, in relazione all'impianto FV, di detrazioni fiscali.



TITOLO II Definizioni generali e tariffe impianti fotovoltaici "tradizionali"

Titolo II Impianti fotovoltaici "tradizionali" - Art. 8: Tariffe incentivanti. ecco le novità per le tariffe incentivanti. sono previste le seguenti novità:
  • Ripartizione delle fasce di incentivazione in 3 quadrimestri del 2011.
  • Non più 3 bensì 6 fasce di potenza incentivata.
  • Le tariffe di cui nella prima sezione della tabella sono valide fino al 2011, per il 2012 e 2013, invece, si prevede una decurtazione del 6% annuo sulle tariffe di espresse per l'ultimo quadrimetre del 2010.
  • L'allegato 2 definisce tutti i casi in cui viene considerato "su edifici" la posa di un impianto FV.
Ma senza indugi, ecco le nuove tariffe:

Tariffe conto energia 2011 2013

Nota bene: Le tariffe espresse per il 2012 e 1013 possono differire da quelle poi effettivamente applicate in virtù dei criteri di arrotondamento. Lo scarto è in ragione di 1 millesimo.



Titolo II - Art. 9: Le novità dei Premi di aumento alle tariffe incentivanti per uso efficiente dell'energia dettagliate all'articolo precedente, ma solo per gli impianti realizzati su edifici e solo operanti in regime di scambio sul posto. Questa la modalità:
  • Realizzazione di A.C.E. con indicazione degli interventi migliorativi.
  • Dopo l'entrata in esercizio dell'impianto FV si effettuano gli interventi migliorativi.
  • Realizzazione secondo A.C.E. attestante il miglioramento delle prestazioni energetiche di almeno il 10% degli indicatori, sia estivi (novità) che invernali.
Per il resto valgono le stesse prescrizioni del precedente decreto: massimo 30% di aumento tariffa incentivante, cumulabilità con altri ulteriori interventi (sempre rimanendo valido il tetto massimo), applicazione del premio l'anno successivo alla richiesta.
Due ulteriori punti, però, sono importanti per l'ottenimento dei premi.
  • Per impianti realizzati su nuove costruzioni, oppure per edifici di cui si sia ottenuto il titolo edilizio abilitativo successivo all'entrata in vigore del presente, è previsto un premio consistente al 30% di aumento delle tariffe incentivanti qualora sia decrementati di almeno il 50% i valori di prestazioni energetica prescritti dal D.P.R.  2 aprile 2009 n° 52.
  • Attenzione! Per gli edifici che presentano parziale climatizzazione orizzontale (planimetricamente parlando), l'impianto che accede al premio deve essere installato in corrispondenza della superficie climatizzata.


Titolo II - Art. 10: Premi di aumento delle tariffe incentivanti per applicazioni e tipologie specifiche. Vediamo in specifico i casi di aumento:
  • Aumento del 5% per impianti fotovoltaici realizzati su aree indicate, dagli strumenti urbanistici, come industriali, commerciali, cave o discariche esaurite e aree ad esse pertinenziali.
  • Aumento del 5% per impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto ed ubicati in comuni di meno di 5.000 abitanti e il cui soggetto responsabile sia il Comune stesso.
  • Aumento del 10% per impianti fotovoltaici installati in sostituzione delle coperture di amianto.
  • Assegnazione di tariffa, di valore  pari alla media aritmetica tra le due tariffe "Su edifici" e "Altro" di riferimento per la classe di potenza per impianti i cui moduli siano gli elementi costitutivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline.
Altri premi di aumento alla tariffa incentivante riguardano gli impianti con profilo di scambio prevedibile e rimandiamo al decreto per ulteriori dettagli.



TITOLO III Definizioni generali e tariffe impianti integrati con caratteristiche innovative

Titolo III - Art. 11: Questa tipologia di impianti fotovoltaici si attiene alle stesse condizioni di incentivazione dei "tradizionali".  ad accezzione delle specifiche presenti in particolare nell'allegato 4 al decreto.



Titolo III - Art. 12:
Tariffe incentivanti. Per questa categoria di impianti sono previste altre tariffe incentivanti differenti da quelle precedenti.
  • Incentivazione per 3 fasce di potenza.
  • Le tariffe di cui nella prima sezione della tabella sono valide fino al 2011, per il 2012 e 2013, invece, si prevede una decurtazione del 2% annuo.
  • I Premi di aumento alla tariffa incentivante sono quelli previsti al solo Art. 9 Ttitolo I. Quindi il solo premio appliacbile è quello per l'utilizzo effficiente dell'energia.
Ma senza indugi, ecco le tariffe:


Nota bene: Le tariffe espresse per il 2012 e 1013 possono differire da quelle poi effettivamente applicate in virtù dei criteri di arrotondamento. Lo scarto è in ragione di 1 millesimo.




TITOLO IV Definizioni generali e tariffe impianti a concentrazione

Titolo IV - Art. 13: Contrariamente a quanto accade per gli altri impianti, i soli impianti a concentrazione incentivabili sono quelli di proprietà di Enti pubblici e di persone giuridiche.



Titolo IV - Art. 14:
Tariffe incentivanti. Per questa categoria di impianti sono previste altre tariffe incentivanti differenti da quelle precedenti.
  • Incentivazione per 3 fasce di potenza.
  • Le tariffe di cui nella prima sezione della tabella sono valide fino al 2011, per il 2012 e 2013, invece, si prevede una decurtazione del 2% annuo.
  • Non sono previsti premi di cui all'art. 9 o 10 del presente decreto per quasta tipologia di impianti considerato il fatto che il solare a concentrazione deve essere installato su tracker biassiali.
Ma senza indugi, ecco le tariffe:


Nota bene: Le tariffe espresse per il 2012 e 1013 possono differire da quelle poi effettivamente applicate in virtù dei criteri di arrotondamento. Lo scarto è in ragione di 1 millesimo.



Titolo IV - Art. 14-bis:
Prevede l'istituzione di una ulteriore categroai di impianti, denominati "ad innovazione tecnologica" per incentivare gli ultimi ritrovati fotovoltaici.



Il Titolo V riporta le disposizioni finali e quindi contiene tutti gli elementi riguardanti il rapporto tra istituzioni: G.S.E., ministeri, A.E.E.G, E.N.E.A. Descrive i criteri di controllo degli impianti, il monitoraggio, le competenze, ecc.
da notare l'Art. 20 con 11 commi che definisce e chirisce le indicazioni temrinologihche di cui al DM 19 febbraio 2007 (anche in questo caso rimandiamo al decreto per le specifiche).




Allegato 2: Modalità di posizionamento dei moduli sugli edifici

L'allegato riporta una tabella con i vari criteri di installazioni secondo i quali si può nominare un impianto posto "Su edifici".

1 Moduli FV su tetti piani o su coperture con inclinazione di 5° massimi Con Balaustra: L'asse mediano dei moduli no deve superare l'altezza minima della balusta stessa.
Senza Balaustra: altezza massima del piano dei moduli: 30 cm
2 Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda Moduli installati in modo complanare alla superficie del tetto con o senza sostituzione della medesima superficie
3 Moduli fotovotlaici installati su tetti con caratteristiche differenti dai punti precedenti I moduli devono essere installati in modo complanare al piano tangente o ai piani tangenti del tetto con una tolleranza di +/- 10°
4 Moduli installati in qualità di frangisole I moduli sono collegati alla facciata al fine di prdourre ombreggiamento e schemratura di superfici trasparenti.

Il punto 3 è stato sviluppato appositamente per contemplare la posa di impianti sulle coperture a botte.
Non sono qui contemplati pergole, pensiline, ecc. che però come visto all'art. 10, godono di una tariffa intermedia.



Le novità introdotte dalle linee guida

Le Linee Guida nazionali riguardano l'Autorizzazione Unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili  e hanno lo scopo è di definire modalità e criteri unitari sul territorio nazionale per assicurare uno sviluppo ordinato sul territorio delle infrastrutture energetiche,  regolare e  favorire gli investimenti
  • Sono dettate regole per la trasparenza amministrativa dell’iter di autorizzazione e sono declinati i principi di pari condizioni e trasparenza nell’accesso al mercato dell’energia.
  • Sono individuate modalità per il monitoraggio delle realizzazioni e l’informazione ai cittadini.
  • È regolamentata l’autorizzazione delle infrastrutture connesse e, in particolare, delle reti elettriche.
  • Sono individuate, fonte per fonte, le tipologie di impianto e le modalità di installazione che consento l’accesso alle procedure semplificate (denuncia di inizio attività e attività edilizia libera).
  • Sono individuati i contenuti delle istanze, le modalità di avvio e svolgimento del procedimento unico di autorizzazione.
  • Sono predeterminati i criteri e le modalità di inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, con particolare riguardo agli impianti eolici (per cui è stato sviluppato un allegato ad hoc).
  • Sono dettate modalità per coniugare esigenze di sviluppo del settore e tutela del territorio: eventuali aree non idonee all’installazione degli impianti da fonti rinnovabili possono essere individuate dalle Regioni esclusivamente nell’ambito dei provvedimenti con cui esse fissano gli strumenti e le modalità per il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di sviluppo delle fonti rinnovabili.

scarica le : LINEE GUIDA RINNOVABILI

Conto Energia 2007-2010

La seconda incarnazione del Conto Energia per il fotovoltaico Italiano viene pubblicata il 23 febbraio 2007 in G.U.
In sintesi gli aspetti più significativi sono stati raccolti qui sotto

Attenzione: Validità del provvedimento fino al 31 12 2010 clicca per i dettagli
Più tempo disponibile per il conto energia 2010.

Non più il 31 dicembre 2010, bensì il 30 giugno 2011.
Slitta la data entro la quale dovranno entrare in esercizio gli impianti fotovoltaici per poter continuare a godere dell'attuale conto energia.

Grazie ad un emendamento presentato il 27 luglio  arriva con l’approvazione,  al Senato, del  cosiddetto “decreto energia” (d.l. 8 luglio 2010, n. 105) che passerà all’esame della Camera la settimana prossima ma che, essendo “blindato”, non subirà probabilmente alcuna modifica.

Cosa succede, quindi con le modifiche appena introdotte?
  • Si viene a  modificare  il provvedimento con cui si accede agli incentivi attuali solo con gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2010, (vedi  il comma 1 dell’articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41) con il seguente  “Le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 (…) sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l’installazione dell’impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei Servizi Elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.”
  • Sarà necessario  che entro quella data  l’impianto sia finito  e  lo si faccia  certificare con un  l’asseverazione di un tecnico abilitato.
  • Bisognerà aver presentato la richiesta di allacciamento per l’entrata in esercizio entro il 30 giugno.
  • Si prevedono Ispezioni e controlli affinché  tutto proceda  senza intoppi o abusi  nei confronti del  gestore di rete e del  GSE. (false prenotazione, o false fine lavori, ecc.)
  • L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro 90 giorni dalla conversione del decreto, dovrà approntare delle regole al fine di garantire un equo svolgersi delle procedure di allacciamento alla rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili 
ATTENZIONE, quindi. NON si deve confondere l'entrata in esercizio, con l'ultimazione dell'impianto.
Altre informazioni sulle pratiche necessarie le potete trovare qui.


I testi legislativi precedenti di riferimento sono:
  • DLGS N°387 del 29 Dicembre 2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).
  • DLGS N°379 del 19 Dicembre 2003 (Disposizioni in materia di remunerazione delle capacità di produzione di energia elettrica).
  • DM 19 02 2007, il decreto del presente Conto Energia, di cui descriviamo le principali novità.
Dopo la fallimentare (perla maggiornaza dei casi) esperienza deil Conto energia 2005, sono state introdotte alcune modifiche all'esistente.
La prima importante notizia, direttamente dal G.S.E., è che tutte le graduatorie presentate con i precedenti decreti sono, all'atto della pubblicazine del presente Decreto, annullate.
Gli impianti per cui si era presentata domanda, e per cui non sono ancora state rilasciate le tariffe incentivanti (secondo i precedenti decreti), per accedere al Conto Energia dovranno avvalersi della nuova procedura e tariffazione.

La seconda, invece, riguarda i tetti di incentivazione: questi sono stati pressoché rimossi ed esiste solo un tetto massimo di 1200 MW installabili. Non esistono più i tetti cumulativi annuali, per cui la potenza incentivabile veniva sempre esaurita entro il primo giorno di presentazione delle domande, specie per gli impianti piccoli.

1) Fasce di potenza incentivata e modalità di scambio di energia
Sono 3 le fasce di potenza degli impianti ammessi:
  • Prima: 1kWp-3 kWp (scambio sul posto o cessione)
  • Seconda: 3Kwp-20kWp (scambio sul posto o cessione)
  • Terza: > 20kWp (cessione)
Gli impianti devono essere connessi in rete (non sono applicabili gli incentivi agli impianti isolati) ed essere di proprietà di persone fisiche o giuridiche, condomini, e soggetti pubblici (praticamente tutte le forme giuridiche e fisiche).

Al Conto Energia possono accedere anche gli impianti già installati e già connessi in rete all'atto di entrata in vigore del decreto, ma solo per la quota, detta di potenziamento, che verrà installata aderendo a questo sistema di incentivazione (l'installato non conta, quindi) o quelli che, accettati per il conto energia, dopo almeno due anni, subiscono un incremento di potenza.

2) Tariffe incentivanti applicate
Parlare di tariffazione implica, con il nuovo decreto, il concetto di integrazione architettonica. Infatti, contrariamente a quanto succedeva prima, interventi che limitano l'impatto dell'impianto su suoli non urbanizzati (utilizzo di suoli agricoli) ed interventi che, nell'involucro edilizio, prediligono l'utilizzo dell'impianto come elemento costruttivo vero e proprio, godono di una tariffa superiore. Si distinguono, quindi, caso per caso, 3 tipologie di impianto: non integrato, parzialmente integrato, integrato. Rispettivamente, per ciascuna fascia, si applicano le seguenti tariffe:
  • Prima fascia: 0,40; 0,44; 0,49 €/kWh
  • Seconda fascia: 0,38; 0,42; 0,46 €/kWh
  • Terza fascia: 0,36; 0,40; 0,44 €/kWh
La tariffa incentivante è prevista per 20 anni, e sono previste alcune modifiche negli anni a seguire. La tariffa sarà decurata del 2% nel 2009 e nel 2010. Dopo i suddetti termini la modiifica sarà regolata da appositi decret (mai entrati in vigore perché esaurito il tetto di potenza incentivata nel 2010). Importante: queste modifiche riguarderanno solo e soltanto gli impianti entrati in opera nei periodi suddetti e nessuna modifica sarà apportata alle tariffe già concesse in precedenza.
Le tariffe, anno per anno, sono riportate qui sotto

Tariffe conto energia 2007-2010

3) Premi alla tariffazione
Il decreto prevede alcuni premi aggiuntivi alla tariffa base. Il premio è del 5% in più sulla tariffa riconosciuta e questi sono i casi in cui si applica:
  • Per i soli impianti non integrati di seconda e terza fascia per cui il proprietario dell'impianto ottiene il titolo di Autoproduttore di energia elettrica in base al DLGs 16 marzo 1999 n°79.
  • Per gli impianti di cui il proprietario sia una scuola pubblica o paritaria, o una struttura sanitaria pubblica.
  • Per gli impianti integrati architettonicamente in sostituzione di coperture di eternit o comunque contenenti amianto.
  • Per gli impianti i cui soggetti pubblici sono enti locali con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti.
Gli incrementi precedenti non sono tra loro cumulabili.

4) Premi ulteriori alla tariffazione
Sono previsti, inoltre, altri premi che sono sinergici con gli altri previsti dalla Finzianaria 2007 ai sensi del cosiddetto Pacchetto Kyoto.
Importante. Questi incrementi non hanno una percentuale fissa: questa varia a seconda di precisi criteri che qui elenchiamo:
  • Il diritto al premio avviene se il proprietario dell'impianto, installato su edifici, si doti di un Attestato di certificazione energetica in cui siano descritti interventi migliorativi atti alla riduzione del fabbisogno energetico per l'edificio in questione.
  • Il premio è previsto se, successivamente alla data di entrata in funzione dell'impianto fotovoltaico, il proprietario adotti gli interventi descritti nell'Attestato in modo da ridurre, esclusi i miglioramenti introdotti dall'impianto fotovoltaico stesso, di almeno il 10% l'indice di prestazione energetica.
  • L'attestato va quindi ricompilato in base alle nuove modifiche apportate
  • .Il premio alla tariffazione entra in vigore dall'anno solare successivo a quello in cui si realizzano gli interventi di riqualificazione energetica. In qualsiasi caso il premio non può eccedere il 30% della tariffa incentivante riconosciuta alla data di entrata in funzione dell'Impianto fotovoltaico. La maggiorazione vale per tutti gli anni a seguire fino alla scadenza dei 20 anni.
  • Il premio è riconosciuto per ulteriori interventi di qualificazione energetica.
  • Il premio di incentivazione è anche riconosciuto a qualsiasi edifcio, costruito in data successiva all'entrata in vigore del decreto sul Conto Energia, che sottostando alle norme della 192/05, presenti una riduzione di almeno il 50% rispetto ai valori presenti nell'Allegato C del decreto 192/05.
5) Procedure di accesso e Burocrazie della pratica
La burocrazia, un tempo lunga e complicata, è ridotta all'essenziale.
Vediamo qui di seguito i passi necessari:
  • Chiunque possegga i requisiti per accedere alle tariffe, presenta al Distributore locale di energia il progetto preliminare dell'impianto.
  • Il propritario dell'impianto realizza l'impianto (seguendo le normative presenti nel comune di installazione, e quindi, solitamente, specie per le prime due fasce, presentando una D.I.A.)
  • Una volta terminato l'impianto, il proprietario trasmette al gestore di rete l'ultimazione dei lavori e al GSE, entro 60 giorni dalla ultimazione dei lavori, la richiesta di accesso alle tariffe incetivanti.
  • Entro altri 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al punto precedente, il GSE, considerate tutte le disposizioni vigenti, comunica al proprietario la tariffa riconosciuta.
Light Energy è in grado di offrirvi supporto per questa e per tutti gli altri aspetti legati alla installazione e messa in esercizio e gestione burocratica di un impianto fotovoltaico

6) Limiti dell'incentivazione
Esistono limiti al rilascio delle tariffe incentivanti. Qui di seguito l'elenco completo:
  • Le tariffe ed i premi non sono riconosciuti agli impianti per la cui realizzazione siano stati utilizzati finanziamenti a capitalizzazione anticipata che superino il 20% del costo dell'investimento. Questo limite non vale per gli enti pubblici comprese scuole, e strutture sanitarie.
  • Non è prevista la cumulabilità con Certificati verdi, ed i titoli derivati dalle disposizioni attuative del DLGs 16 Marzo 1999 n° 79.
  • Non si applicano le tariffe per tutti gli impianti realizzati nel rispetto degli obblighi introdotti dal DLGs 19 agosto 2005 n° 192 e dalla legge 27 dicembre 2006 n° 296 entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2010.
  • Non si applicano le tariffe ed i premi agli impianti per i quali sia stata riconosciuta la detrazione fiscale (anche in caso di proroghe e modifiche della stessa) ai sensi della Legge 27 dicembre 2002 n° 289.
Questa la trafila burocratica, valida per tuti gli impianti e senza i vincoli temporali dei precedenti decreti.

Quanto sopra riportato è un estratto essenziale per orientarsi all'interno della nuova legislazione sull'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonte fotovoltaica.
Siamo a disposizione per le vostre domande, ma potete anche riferirvi alla pagina delle faq sul conto energia che troverete qui.

Conto Energia 2005

La versione iniziale del conto energia con esito, per il mercato e gli operatori del settore, pressoché fallimentare.
La normativa prevedeva di accedere alle tariffe incentivanti previa presentazione delle domande di accesso PRIMA della realizzazione effettiva dell'impianto, e con tetti cumulativi molto stretti.

Prima versione (2005)
La prima versione storica del Conto Energia per il fotovoltaico in Italia ha visto l'insorgenza di fenomeni di speculazione. il tetto massimo previsto, potendo essere "prenotato", è stato accaparrato da pochi attori che poi hanno cerato di rivendere al miglior offerente le autorizzazioni.

Seconda versione (2006- inizi 2007)
La seconda versione, invece, fissatoun  tetoi massimo di adesione alle tariffe incentivanti annuale, preveda 4 momenti (uno ogni quadrimestre) in cui presentare la domanda.
Anche in questo caso, la poca potenza incentivabile è stata esaurita entro il primo mese del primo quadrimestre.