L'ultima
incarnazione del Conto
energia che entrerà in vigore per tutti gli impianti la
cui installazione
sia avvenuta dal
01 01 2011
Luglio 2010:
E' stato approvato il
nuovo decreto Conto Energia, per l'incentivazione del fotovoltaico che
entrerà in vigore il primo
gennaio 2011 sino a tutto il 2013
Approvate anche le
linee guida per l'attuazione dell'art.12 del D.Lgs
387/2003 che riguardano le modalità per le autorizzazioni a costruire
gli impianti a fonte rinnovabile.
Qui sono presentate le novità del Conto
energia e le Linee guida
per l'integrazione degli impianti a livello più ampio.
Agosto 2010:Viene pubblicato in
G.U. il decreto ministeriale 06 agosto 2010
Finalmente,
il 25 agosto, esce la versione ufficiale del nuovo Conto Energia. In
dettaglio, vediamo le maggiori novità e gli articoli che modificano lo status quo degli
scorsi 3 anni.
In esteema sintesi il decreto può essere visto con queste quattro punti:
Introduzione
di 3 (4 con un successivo ed eventuale decreto
ministeriale) categorie
di impianti e rispettive tariffe incentivanti.
Decurtazione
annua delle tariffe per tutte le 3 categorie con
meccanismo "a scalare" per la categoria incentivata nei precedenti
decreti che subisce anche la decurtazione annua maggiore.
Tariffe applicate per 20 anni dalla data
di entrata in esercizio in valuta corrente.
Varie modifiche sui premi, le modalità, ecc.
Ecco, però, selezionati, i vari articoli nei loro punti più
evidenti ai fini della valutazione dell'installazione:
TITOLO I Definizioni generali
Titolo I - Art. 1:
Le incentivazioni nuove valgono per tutti gli impianti entrati in
esercizio DOPO il 31 12 2010. Gli unici impianti che si adatteranno
alle nuove tariffe pur entrando in vigoe entro fine 2010 sono quelli di
cui al titolo IV (impianti a concentrazione solare). Novità introdotta:
impianti a innovazione tecnologica di cui ancora non si sa molto visto
che si aspetterà un successivo decreto.
Titolo I - Art. 2:
Contiene tutte le definizioni delle terminologie utilizzate. Segnaliamo
in particolare le seguenti perché mutate sostanzialmente o del tutto
nuove:
Comma
f: Impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative.
Si fa riferimento a moduli e componenti speciali sviluppati
specificatamente per sostituire elementi architettonici così come
normati dall'Allegato 4 del decreto. In particolare si fa riferimento a
moduli che, integrati nei componenti edilizi, ne conservino le
caratteristiche preesistenti (isolamento termoacustico, ad esempio)
aggiungendo ad essi la capacità di conversione fotoelettrica.
Comma
g: Impianto posizionato su edificio.
Fa esplicitamente riferimento all'Allegato 2 del decreto che fa piazza
pulita delle vecchia distinzione tra integrazione totale o parziale. La
tabella ivi presente mostra 4 tipologie di installazione ben definite.
Comma
i: Potenziamento.
L'intervallo temporale minimo per effettuare un aumento di potenza di
un impianto già connesso alla rete passa da 1 a 2 anni.
Comma
l: Produzione aggiuntiva di un impianto.
Definisce, espressa in kWh, l'energia prodotta dall'impianto potenziato
secondo la seguente relazione: Energia prodotta a seguito del
potenziamento x ( kWp di potenziamento / kWp totali).
Comma
q: Sistema con profilo di scambio prevedibile.
Definisce i requisiti per una tipologia di impianti, di tipo
centralizzato con potenze superiori ai 200 kWp e quindi connessi in
regime di sola vendita la cui produzione abbia certe caratteristiche.
Titolo I - Art. 3: Tratta della massima potenza cumulata
incentivata secondo il seguente schema:
Potenza cumulata incentivabile: 3 GW.
Potenza cumulata incentivabile per impianti
innovativi: 300 MW.
Potenza cumulata incentivabile per impianti a
concentrazione: 200 MW.
Titolo I - Art. 4:
Passano a 90 giorni
dalla data di entrata in esercizio dell'impianto il
termine ultimo per la presentazione della richiesta di tariffe
incentivanti al G.S.E.
Lo spostamento di un impianto fotovoltaico dal
sito di origine porta al decadimento del diritto alle tariffe
incentivanti.
Si definisce in 30 giorni
la data ultima entro la quale
comunicare la cessione
di proprietà dell'impianto o del
terreno/edificio su cui è installato l'impianto fotovoltaico.
Titolo I - Art. 5:
Cumulabilità degli incentivi e si concentra soprattutto sulla
cumulabilità di incentivi in conto capitale per enti pubblici Onlus,
ecc. Ribadisce la non ammissibilità di tariffe incentivanti in
compresenza, in relazione all'impianto FV, di detrazioni fiscali.
TITOLO II Definizioni generali e
tariffe impianti fotovoltaici "tradizionali"
Titolo II Impianti
fotovoltaici "tradizionali" - Art. 8: Tariffe
incentivanti. ecco le novità per le tariffe incentivanti. sono previste
le seguenti novità:
Ripartizione delle fasce di incentivazione in 3
quadrimestri del 2011.
Non più 3 bensì
6 fasce di potenza incentivata.
Le
tariffe di cui nella prima sezione della tabella sono valide fino al
2011, per il 2012 e 2013,
invece, si prevede una decurtazione
del 6% annuo
sulle tariffe di espresse per l'ultimo quadrimetre del 2010.
L'allegato 2
definisce tutti i casi in cui viene
considerato "su edifici" la posa di un impianto FV.
Ma senza indugi, ecco le nuove tariffe:
Nota bene:
Le tariffe espresse per il 2012 e 1013 possono differire da
quelle poi effettivamente applicate in virtù dei criteri di
arrotondamento. Lo scarto è in ragione di 1 millesimo.
Titolo II - Art. 9:
Le novità dei Premi di
aumento alle tariffe incentivanti per uso efficiente
dell'energia dettagliate all'articolo precedente, ma soloper gli impianti realizzati su edifici e solo
operanti in regime di scambio
sul posto. Questa la modalità:
Realizzazione di A.C.E.
con indicazione degli interventi migliorativi.
Dopo l'entrata in esercizio dell'impianto FV si
effettuano gli interventi migliorativi.
Realizzazione secondo A.C.E.
attestante il miglioramento delle prestazioni energetiche di almeno il 10% degli
indicatori, sia estivi (novità) che invernali.
Per il resto valgono le stesse prescrizioni del precedente
decreto: massimo 30% di
aumento tariffa incentivante, cumulabilità con
altri ulteriori interventi (sempre rimanendo valido il tetto massimo),
applicazione del premio l'anno successivo alla richiesta.
Due ulteriori punti, però, sono importanti per l'ottenimento dei premi.
Per impianti realizzati su nuove costruzioni, oppure
per edifici di cui si sia ottenuto il titolo edilizio abilitativo
successivo all'entrata in vigore del presente, è previsto un premio
consistente al 30% di aumento delle tariffe incentivanti qualora sia
decrementati di almeno il 50% i valori di prestazioni energetica
prescritti dal D.P.R. 2 aprile 2009 n° 52.
Attenzione!
Per gli edifici che presentano parziale climatizzazione
orizzontale (planimetricamente parlando), l'impianto che accede al
premio deve essere installato in corrispondenza
della superficie climatizzata.
Titolo II - Art. 10:Premi di aumento
delle tariffe incentivanti per
applicazioni e tipologie specifiche. Vediamo in specifico
i casi di aumento:
Aumento
del 5%
per impianti fotovoltaici realizzati su aree indicate, dagli strumenti
urbanistici, come industriali, commerciali, cave o discariche esaurite
e
aree ad esse pertinenziali.
Aumento
del 5%
per impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto ed
ubicati in comuni di meno di 5.000 abitanti e il cui soggetto
responsabile sia il Comune stesso.
Aumento
del 10%
per impianti fotovoltaici installati in sostituzione delle coperture di
amianto.
Assegnazione
di tariffa, di valore pari alla media aritmetica
tra le due tariffe "Su edifici"
e "Altro" di riferimento per la classe di potenza per impianti i cui
moduli siano gli elementi costitutivi di pergole, serre, barriereacustiche, tettoie e pensiline.
Altri premi di aumento alla tariffa incentivante riguardano gli
impianti con profilo di scambio
prevedibile e rimandiamo al decreto per ulteriori dettagli.
TITOLO III Definizioni generali e
tariffe impianti integrati con caratteristiche innovative
Titolo III - Art.
11: Questa
tipologia di impianti fotovoltaici si attiene alle stesse condizioni di
incentivazione dei "tradizionali". ad accezzione delle
specifiche
presenti in particolare nell'allegato 4 al decreto.
Titolo III - Art. 12:Tariffe
incentivanti. Per questa categoria di impianti sono
previste altre tariffe incentivanti differenti da quelle precedenti.
Incentivazione per 3 fasce di potenza.
Le
tariffe di cui nella prima sezione della tabella sono valide fino al
2011, per il 2012 e 2013,
invece, si prevede una decurtazione
del 2% annuo.
I Premi
di aumento alla tariffa incentivante sono quelli previsti
al solo Art. 9 Ttitolo I.
Quindi il solo premio appliacbile è quello per l'utilizzo effficiente
dell'energia.
Ma senza indugi, ecco le
tariffe:
Nota bene:
Le tariffe espresse per il 2012 e 1013 possono differire da
quelle poi effettivamente applicate in virtù dei criteri di
arrotondamento. Lo scarto è in ragione di 1 millesimo.
TITOLO IV Definizioni generali e
tariffe impianti a concentrazione
Titolo IV - Art. 13:
Contrariamente a quanto accade per gli altri impianti, i soli impianti
a concentrazione incentivabili sono quelli di proprietà di Enti pubblici e di persone giuridiche.
Titolo IV - Art. 14:Tariffe
incentivanti. Per questa categoria di impianti sono
previste altre tariffe incentivanti differenti da quelle precedenti.
Incentivazione per 3 fasce di potenza.
Le
tariffe di cui nella prima sezione della tabella sono valide fino al
2011, per il 2012 e 2013,
invece, si prevede una decurtazione
del 2% annuo.
Non
sono previsti premi di cui all'art. 9 o 10 del presente decreto per
quasta tipologia di impianti considerato il fatto che il solare a
concentrazione deve essere installato su tracker biassiali.
Ma senza indugi, ecco le
tariffe:
Nota bene:
Le tariffe espresse per il 2012 e 1013 possono differire da
quelle poi effettivamente applicate in virtù dei criteri di
arrotondamento. Lo scarto è in ragione di 1 millesimo.
Titolo IV - Art. 14-bis:
Prevede l'istituzione di una ulteriore categroai di impianti,
denominati "ad innovazione tecnologica" per incentivare gli ultimi
ritrovati fotovoltaici.
Il Titolo V
riporta le disposizioni finali e quindi contiene tutti gli elementi
riguardanti il rapporto tra istituzioni: G.S.E., ministeri, A.E.E.G,
E.N.E.A. Descrive i criteri di controllo degli impianti, il
monitoraggio, le competenze, ecc.
da notare l'Art. 20 con 11 commi che definisce e chirisce le
indicazioni temrinologihche di cui al DM
19 febbraio 2007 (anche in questo caso rimandiamo al decreto
per le specifiche).
Allegato
2: Modalità di
posizionamento dei moduli sugli edifici
L'allegato riporta una tabella con i vari criteri di installazioni
secondo i quali si può nominare un impianto posto "Su edifici".
1
Moduli FV su tetti piani o su coperture
con inclinazione di 5° massimi
Con
Balaustra: L'asse mediano dei moduli no deve superare
l'altezza minima della balusta stessa. Senza
Balaustra: altezza massima del piano dei moduli: 30 cm
2
Moduli fotovoltaici installati su tetti a
falda
Moduli installati in modo complanare alla
superficie del tetto con o senza sostituzione della medesima superficie
3
Moduli fotovotlaici installati su tetti
con caratteristiche differenti dai punti precedenti
I
moduli devono essere installati in modo complanare al piano tangente o
ai piani tangenti del tetto con una tolleranza di +/- 10°
4
Moduli installati in qualità di frangisole
I moduli sono collegati alla facciata al
fine di prdourre ombreggiamento e schemratura di superfici trasparenti.
Il punto 3 è stato sviluppato appositamente per contemplare la posa di
impianti sulle coperture a botte.
Non sono qui contemplati pergole, pensiline, ecc. che però come visto
all'art. 10, godono di una tariffa intermedia.
Le
novità introdotte dalle linee
guida
Le Linee Guida nazionali riguardano l'Autorizzazione Unica per la
realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili e hanno lo scopo è di definire modalità e criteri
unitari sul territorio nazionale per assicurare uno sviluppo ordinato
sul territorio delle infrastrutture energetiche, regolare
e favorire gli investimenti
Sono dettate regole per la trasparenza amministrativa
dell’iter di autorizzazione e sono declinati i principi di pari
condizioni e trasparenza nell’accesso al mercato dell’energia.
Sono individuate modalità per il monitoraggio delle
realizzazioni e l’informazione ai cittadini.
È regolamentata l’autorizzazione delle infrastrutture
connesse e, in particolare, delle reti elettriche.
Sono individuate, fonte per fonte, le tipologie di
impianto e le modalità di installazione che consento l’accesso alle
procedure semplificate (denuncia di inizio attività e attività edilizia
libera).
Sono individuati i contenuti delle istanze, le
modalità di avvio e svolgimento del procedimento unico di
autorizzazione.
Sono predeterminati i criteri e le modalità di
inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, con
particolare riguardo agli impianti eolici (per cui è stato sviluppato
un allegato ad hoc).
Sono dettate modalità per coniugare esigenze di
sviluppo del settore e tutela del territorio: eventuali aree non idonee
all’installazione degli impianti da fonti rinnovabili possono essere
individuate dalle Regioni esclusivamente nell’ambito dei provvedimenti
con cui esse fissano gli strumenti e le modalità per il raggiungimento
degli obiettivi europei in materia di sviluppo delle fonti rinnovabili.
La
seconda incarnazione del Conto Energia per il fotovoltaico
Italiano
viene pubblicata il 23 febbraio 2007 in G.U.
In sintesi gli aspetti più significativi sono stati raccolti qui sotto
Non più il 31 dicembre
2010, bensì il 30 giugno 2011.
Slitta la data entro la quale dovranno entrare in esercizio
gli impianti fotovoltaici per poter continuare a godere dell'attuale
conto energia.
Grazie
ad un emendamento presentato il 27 luglio arriva con
l’approvazione, al Senato, del cosiddetto “decreto
energia”
(d.l. 8 luglio 2010, n. 105) che passerà all’esame della Camera la
settimana prossima ma che, essendo “blindato”, non subirà probabilmente
alcuna modifica.
Cosa succede, quindi con le modifiche appena introdotte?
Si viene a modificare il
provvedimento con cui si accede agli incentivi attuali
solo con gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2010,
(vedi il comma 1 dell’articolo 2-sexies del decreto-legge 25
gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
2010, n. 41) con il seguente “Le
tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro
dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 (…) sono riconosciute a tutti
i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del
medesimo decreto ministeriale, abbiano
concluso, entro il 31 dicembre 2010, l’installazione dell’impianto
fotovoltaico,
abbiano comunicato all’amministrazione competente al rilascio
dell’autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei Servizi
Elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino
in esercizio entro il 30 giugno 2011.”
Sarà
necessario che entro quella data l’impianto sia
finito e lo si faccia certificare con
un
l’asseverazione di un tecnico abilitato.
Bisognerà aver presentato la richiesta di allacciamento
per l’entrata in
esercizio entro il 30 giugno.
Si
prevedono Ispezioni e controlli affinché tutto
proceda
senza intoppi o abusi nei confronti del gestore di
rete e
del GSE. (false prenotazione, o false fine lavori, ecc.)
L’Autorità
per l’energia elettrica e il gas, entro 90 giorni dalla conversione del
decreto, dovrà approntare delle regole al fine di garantire un equo
svolgersi delle procedure di allacciamento alla rete per impianti
alimentati da fonti rinnovabili
ATTENZIONE, quindi. NON si deve confondere l'entrata in esercizio, con
l'ultimazione dell'impianto.
Altre informazioni sulle pratiche necessarie le potete trovare qui.
I testi legislativi
precedenti di riferimento sono:
DLGS N°387 del 29 Dicembre 2003 (Attuazione della
direttiva 2001/77/CE
relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).
DLGS N°379 del 19 Dicembre 2003 (Disposizioni in
materia di
remunerazione delle capacità di produzione di energia elettrica).
DM 19 02 2007, il decreto del presente
Conto Energia, di cui descriviamo le principali novità.
Dopo la fallimentare (perla maggiornaza dei casi) esperienza deil Conto
energia 2005, sono state introdotte alcune modifiche all'esistente.
La
prima importante notizia, direttamente dal G.S.E., è che tutte le
graduatorie presentate con i precedenti decreti sono, all'atto della
pubblicazine del presente Decreto, annullate.
Gli impianti per cui si
era presentata domanda, e per cui non sono ancora state rilasciate le
tariffe incentivanti (secondo i precedenti decreti), per accedere al
Conto Energia dovranno avvalersi della nuova procedura e tariffazione.
La
seconda, invece, riguarda i tetti di incentivazione: questi sono stati
pressoché rimossi ed esiste solo un tetto massimo di 1200 MW
installabili. Non esistono più i
tetti cumulativi annuali, per cui la
potenza incentivabile veniva sempre
esaurita entro il primo giorno di
presentazione delle domande, specie per gli impianti
piccoli.
1) Fasce di potenza
incentivata e modalità di scambio di energia
Sono 3 le fasce di potenza degli impianti ammessi:
Prima: 1kWp-3 kWp
(scambio sul posto o cessione)
Seconda: 3Kwp-20kWp
(scambio sul posto o cessione)
Terza: >
20kWp (cessione)
Gli
impianti devono essere connessi
in rete (non sono applicabili gli incentivi agli impianti
isolati) ed essere di proprietà di
persone fisiche o giuridiche, condomini, e soggetti pubblici
(praticamente tutte le forme giuridiche e fisiche).
Al
Conto Energia possono accedere anche gli impianti già installati e già
connessi in rete all'atto di entrata in vigore del decreto,
ma solo per la quota, detta di potenziamento,
che
verrà installata aderendo a questo sistema di incentivazione
(l'installato non conta, quindi) o quelli che, accettati per il conto
energia, dopo almeno due anni, subiscono un incremento di potenza.
2) Tariffe
incentivanti applicate
Parlare
di tariffazione implica, con il nuovo decreto, il concetto di
integrazione
architettonica. Infatti, contrariamente a quanto succedeva
prima, interventi che limitano l'impatto dell'impianto su suoli non
urbanizzati (utilizzo di suoli agricoli) ed interventi che,
nell'involucro edilizio, prediligono l'utilizzo dell'impianto come
elemento costruttivo vero e proprio, godono di una tariffa superiore.
Si distinguono, quindi, caso per caso, 3 tipologie di impianto:
non
integrato, parzialmente
integrato, integrato.
Rispettivamente, per
ciascuna fascia, si applicano le seguenti tariffe:
Prima fascia: 0,40;
0,44; 0,49 €/kWh
Seconda fascia: 0,38; 0,42; 0,46 €/kWh
Terza fascia: 0,36; 0,40; 0,44 €/kWh
La
tariffa incentivante è prevista per 20 anni, e sono
previste alcune
modifiche negli anni a seguire. La tariffa sarà decurata del 2% nel
2009 e nel 2010. Dopo i suddetti termini
la modiifica sarà regolata da appositi decret (mai entrati in vigore
perché esaurito il tetto di potenza incentivata nel 2010). Importante:
queste
modifiche riguarderanno solo e soltanto gli impianti entrati in opera
nei periodi suddetti e nessuna modifica sarà apportata alle tariffe già
concesse in precedenza.
Le tariffe, anno per anno, sono riportate qui sotto
3) Premi alla
tariffazione
Il
decreto prevede alcuni premi aggiuntivi alla tariffa base. Il premio è
del 5% in più sulla tariffa riconosciuta e questi sono i casi in cui si
applica:
Per i soli impianti non integrati di seconda e terza
fascia per cui il
proprietario dell'impianto ottiene il titolo di Autoproduttore di
energia elettrica in base al DLGs 16 marzo 1999 n°79.
Per gli impianti di cui il proprietario sia una
scuola pubblica o
paritaria, o una struttura sanitaria pubblica.
Per gli impianti integrati architettonicamente in
sostituzione di
coperture di eternit o comunque contenenti amianto.
Per gli impianti i cui soggetti pubblici sono enti
locali con
popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti.
Gli incrementi precedenti non sono tra loro cumulabili.
4) Premi ulteriori
alla tariffazione
Sono
previsti, inoltre, altri premi che sono sinergici con gli altri
previsti dalla Finzianaria 2007 ai sensi del cosiddetto Pacchetto Kyoto. Importante.
Questi incrementi non hanno una percentuale fissa: questa
varia a seconda di precisi criteri che qui elenchiamo:
Il diritto al premio avviene se il proprietario
dell'impianto,
installato su edifici, si doti di un Attestato
di certificazione
energetica in cui siano descritti interventi migliorativi
atti alla
riduzione del fabbisogno energetico per l'edificio in questione.
Il premio è previsto se, successivamente alla data di
entrata in
funzione dell'impianto fotovoltaico, il proprietario adotti gli
interventi descritti nell'Attestato in modo da ridurre, esclusi i
miglioramenti introdotti dall'impianto fotovoltaico stesso,
di almeno
il 10% l'indice di prestazione energetica.
L'attestato va quindi ricompilato in
base alle nuove modifiche apportate
.Il premio alla tariffazione entra in vigore
dall'anno solare
successivo a quello in cui si realizzano gli interventi di
riqualificazione energetica. In qualsiasi caso il premio non può
eccedere il 30% della tariffa incentivante riconosciuta
alla data di
entrata in funzione dell'Impianto fotovoltaico. La maggiorazione vale
per tutti gli
anni a seguire fino alla scadenza dei 20 anni.
Il premio è riconosciuto per ulteriori
interventi di qualificazione energetica.
Il premio di incentivazione è anche riconosciuto a
qualsiasi edifcio,
costruito in data successiva all'entrata in vigore del decreto sul
Conto Energia, che sottostando alle norme della 192/05, presenti una
riduzione di
almeno il 50% rispetto ai valori presenti nell'Allegato C
del decreto 192/05.
5) Procedure di
accesso e Burocrazie della pratica
La burocrazia, un tempo lunga e complicata, è ridotta all'essenziale.
Vediamo qui di seguito i passi necessari:
Chiunque possegga i requisiti per accedere alle
tariffe, presenta al
Distributore locale di energia il progetto preliminare dell'impianto.
Il propritario dell'impianto realizza l'impianto
(seguendo le
normative presenti nel comune di installazione, e quindi, solitamente,
specie per le prime due fasce, presentando una D.I.A.)
Una volta terminato l'impianto, il proprietario
trasmette al gestore
di rete l'ultimazione dei lavori e al GSE, entro 60 giorni dalla
ultimazione dei lavori, la richiesta di accesso alle tariffe
incetivanti.
Entro altri 60 giorni dalla data
di ricezione della richiesta di cui al punto precedente, il GSE,
considerate tutte le disposizioni vigenti, comunica al proprietario la
tariffa riconosciuta.
Light Energy è in grado di offrirvi
supporto per questa e per tutti gli altri aspetti legati alla
installazione
e messa in esercizio e gestione
burocratica di un impianto fotovoltaico
6) Limiti
dell'incentivazione
Esistono limiti al rilascio delle tariffe incentivanti. Qui di seguito
l'elenco completo:
Le tariffe ed i premi non sono riconosciuti agli
impianti per la cui
realizzazione siano stati utilizzati finanziamenti a capitalizzazione
anticipata che superino il 20%
del costo dell'investimento. Questo
limite non vale per gli enti pubblici comprese scuole, e strutture
sanitarie.
Non è prevista la cumulabilità con
Certificati verdi, ed i titoli derivati dalle disposizioni
attuative
del DLGs 16 Marzo 1999 n° 79.
Non si
applicano le tariffe per tutti gli impianti realizzati nel rispetto
degli obblighi introdotti dal DLGs 19 agosto 2005 n° 192 e dalla legge
27 dicembre 2006 n° 296 entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2010.
Non si applicano le tariffe ed i premi agli impianti
per i quali sia
stata riconosciuta la detrazione fiscale (anche in caso di proroghe e
modifiche della stessa) ai sensi della Legge 27 dicembre 2002 n° 289.
Questa la trafila burocratica, valida per tuti gli impianti e senza i
vincoli temporali dei precedenti decreti.
Quanto
sopra riportato è un estratto essenziale per orientarsi all'interno
della nuova legislazione sull'incentivazione dell'energia elettrica
prodotta da fonte fotovoltaica.
Siamo a disposizione per le vostre domande, ma potete anche riferirvi
alla pagina delle faq sul conto
energia che troverete qui.
Conto Energia
2005
La versione iniziale
del conto energia
con esito, per il mercato e gli operatori del
settore, pressoché fallimentare.
La normativa prevedeva di accedere alle tariffe incentivanti
previa presentazione delle domande di accesso PRIMA della
realizzazione effettiva dell'impianto, e con tetti cumulativi molto
stretti.
Prima versione
(2005)
La prima versione storica del Conto Energia per il fotovoltaico in
Italia ha visto l'insorgenza di fenomeni di speculazione. il tetto
massimo previsto, potendo essere "prenotato", è stato accaparrato da
pochi attori che poi hanno cerato di rivendere al miglior offerente le
autorizzazioni.
Seconda versione
(2006- inizi 2007)
La seconda versione, invece, fissatoun tetoi massimo di
adesione alle tariffe incentivanti annuale, preveda 4 momenti (uno ogni
quadrimestre) in cui presentare la domanda.
Anche in questo caso, la poca potenza incentivabile è stata esaurita
entro il primo mese del primo quadrimestre.
Light Energy S.r.l.: Energie rinnovabili senza utopie