Il Conto Energia

Il meccanismo di incentivazione economica alla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica.

Impianti fotovoltaici

Alcune immagini di impianti solari fotovoltaici


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Le domande frequenti sul Conto Energia e sui meccanismi di remunerazione di un impianto Fotovoltaico

Tutte le notizie più specifiche le potete trovare anche ai seguenti links:

Conto Energia: filosofia dell'incentivazione
Conto Energia Legislazione (tutte le versioni del C.E. dal 2005 al 2013)

Informazioni generali
Informazioni sul meccanismo di scambio sul posto
Informazioni sul meccanismo di cessione dell'energia
Remunerazione del Conto energia
Informazioni tecniche e pratiche

Informazioni generali

Di cosa si tratta? Il Conto Energia è un tipo di finanziamento ideato per il mercato dell'energia prodotta da fonte fotovoltaica ed è una relativa novità per il panorama normativo ed economico Italiano. 
Vale anche per impianti idroelettrici, eolici e termici?






In generale la risposta è No.
Il Conto Energia è previsto solo per l'energia elettrica prodotta da fonte fotovoltaica.
Questo in senso stretto e letterale. in realtà esistono, dal 2009, altri tipi di incentivcazioni monetarie per altri impianti alimentati da energie rinnovabili. In quel caso si parla non di conto Energia, bensì di Tariffa unica omnicomprensiva. Eolico, biomasse, ecc. possono accedere a questa tariffa.
Non è prevista, è bene specificarlo, nessuna remunerazione per il calore prodotto da collettori solari termici.
La remunerazione è valevole per tutti gli impianti?












Praticamente non ci sono limiti alla incentivazione di impianti connessi alla rete.

Per il Conto Energia 2007-2010, in particolare si possono detagliare gli incentivi nel seguente prospetto:
  • 1-3 kWp
  • 3-20 kWp
  • > 20 kWp.
Al di sotto del singolo kWp non sono previste tariffe, mentre è stato tolto il limite superiore.

Per quanto concerne il Conto Energia 2011-2013, invece, la fasce sono state comunicate in via di bozza, ma si sta aspettando la publicazione in G.U. del decreto per pubblicre un esaustivo resoconto (luglio 2010)

Informazioni sul meccanismo di scambio sul posto

Cosa si intende per "scambio sul posto" dell'energia prodotta da un impianto fotovoltaico?

Lo scambio sul posto dell'energia indica il meccanismo attraverso il quale il Gestore dei Servizi Energetici (G.S.E.) gestisce l'energia immessa in rete dall'impianto fotovoltaico e non autoconsumata.
La legislazione dello scambio sul posto è fortemente cambiata dal novembre 2008 e, nel gennaio del 2009, ha ricevuto un nuovo impulso dalla delibera della AAEG ARG/elt 1/09. Clicca qui per leggere un approfondimento sull'argomento. 
Che cosa è il T.I.S.P. ?





Il Testo integrato dello Scambio sul Posto (T.I.S.P.) pubblicato dall’Autorità per l’energia con lo scopo di assicurare una maggiore trasparenza ed efficacia alla gestione del meccanismo che consente di immettere in rete l’energia elettrica prodotta (non immediatamente autoconsumata) e poi prelevarla per soddisfare i propri consumi in un tempo differito.
Le nuove regole sono state rese effettive dal 1° gennaio 2009.
Ulteriori dettagli sulla delibera n. 74/08 sono disponibili sul sito dell’Autorità 
A quali impianti viene applicato il T.I.S.P. ? Riguarda gli  impianti di produzione da fonti rinnovabili fino a 200kW di potenza nominale, quindi, ovviamente, anche gli impianti fotovoltaici.
Come funziona il meccanismo dello Scambio sul Posto?


Prevede che al termine di ogni anno, i produttori da piccoli impianti da rinnovabili o da cogenerazione paghino esclusivamente la differenza tra quanto dovuto per l’energia consumata e la compensazione ottenuta per l’energia prodotta. Come già accade attualmente, se il valore di mercato dell’energia immessa in rete supera il valore di mercato dell’energia prelevata, si matura un ‘credito’.
Ho letto il documento del GSE e non ho capito molto: in poche parole l'energia immessa viene pagata?























Sul sito del GSE, e da varie fonti avrete sentito parlare di strane sigle (CEI, OPR, ecc.). Si tratta di acronimi che descrivono le variabili in gioco nel meccanismo dello scambio sul posto.
Partiamo dalle fondamenta concettuali:
  • L'energia immessa Misurata in kWh) è sempre (si parla di impianti in regime di scambio sul posto) l'eccedenza di produzione rispetto ai consumi istantanei. 
  • L'energia è eventualmente immessa solo di giorno (ove l'irraggiamento sia sufficiente; ricordiamoci che si tratta di impianti fotovoltaici).
  • Il costo orario dell'energia di mattina/pomeriggio è superiore a quello serale/notturno.
I tre punti precedenti definiscono quindi 4 casistiche differenti a seconda di come giocano tra loro:
  • Il quantitativo misurabile di energia (kWh)
  • La valorizzazione dell'energia riversata in rete di giorno (dipende da prezzi orari della Borsa elettrica IPEX)
  • La valorizzazione dell'energia prelevata (dipendente dalle condizioni i contrattuali di fornitura).
Ecco perché la necessità di ricorrere a sigle ed acronimi.
Grazie alle nuove delibere dell'AEEG, TUTTA l'energia immessa viene monetizzata.
Quello che cambia è il tipo e la qualità della monetizzazione, nonché la fiscalità della monetizzazione stessa.
Ma, comunque sia, è sempre possibile essere remunerati anche per la produzione eccedente i consumi.
Quali sono le novità introdotte dal T.I.S.P. ?











 
Queste le principali novità introdotte dal T.I.S.P.
  1. E' previsto che servizio di scambio sul posto venga erogato dal Gestore del sistema elettrico-GSE (e non più dai distributori) verrà gestito attraverso un portale informatico secondo modalità uniformi per tutto il sistema nazionale.
  2. Il credito, nel caso di fonti rinnovabili, può essere utilizzato negli anni successivi senza più incorrere nel suo annullamento trascorsi tre anni, come previsto in precedenza.
  3. Per la cogenerazione, il produttore può scegliere se utilizzare l’eventuale credito negli anni successivi, al pari delle fonti rinnovabili, oppure incassarlo al termine dell’anno, ottenendo un compenso monetario.

Informazioni sul meccanismo di cessione dell'energia

Cosa si intende per "cessione" dell'energia prodotta da un impianto fotovoltaico?




Sempre inerentemente alle tipologie di connessione degli impianti descitte nel primo capitolo di questa pagina, un impianto fotovoltaico può cedere tutta l'energia che produce.
Questo elimina il pregio dell'autoconsumo, ma è una scelta obbligata in alcuni casi:
  • Impianti di potenza complessiva superiore ai 200 kWp
  • Impianti realizzati con il solo scopo di produtrre energia elettrica (non connessi ad utenze di fornitura).
Tutti possono richiedere la modalità di cessione dell'energia prodotta?





La modalità di cessione dell'energia prodotta è la sola possibile per gli impianti d potenza complessivai >200 kWp.
Per tutti gli altri, il meccanismo è opzionale, pur essendo meno remunerativo e più compliacto rispetto allo Scambioo sul posto.
Tuttavia, per accedere alla cessione dell'energia prodotta, è necessario che il richiedente sia possessore di Partita IVA, inoltre è importante considerare anche l'aspetto economico e fiscale.
Pur non addentrandoci nello specifico della fiscalità di vendita di energia elettrica (diversa epr tipologia di azienda/imprese/società), la vendita si configura come attività sottoposta a reddito e quindi, tassata.

Remunerazione del Conto Energia

Con che cadenza viene pagato l'importo del Conto Energia?






























Per rispondere a questa domanda occorre considerare tre fattori:
  • Tipologia di connessione (scambio sul posto o cessione dell'energia).
  • Produzione energetica del periodo.
  • Tariffa incentivante applicata.
Di volta in volta cambiano i valori in gioco. Lo schema sottostante cirisce meglio la situazione:

Scambio sul posto

  • Pagamento bimestrale dell'assegno a patto che l'importo dell'assegno sia almeno di 250,00 €. In caso non si fosse raggiunto l'importo minimo, si verificherà il bimestre successivo.
Cessione dell'energia prodotta

Si distinguono due casi distinti:

  • Impianti <20 kWp: Pagamento bimestrale dell'assegno a patto che l'importo dell'assegno sia almeno di 250,00 €. In caso non si fosse raggiunto l'importo minimo, si verificherà il bimestre successivo.
  • Impianti >20 kWp: Pagamento mensile dell'assegno a patto che l'importo dell'assegno sia almeno di 500,00 €. In caso non si fosse raggiunto l'importo minimo, si verificherà il bimestre successivo.
Risulta perciò evidente che maggiore la taglia dell'impianto, e migliore la tariffa incentivante riconosciuta, più veloce sarà il raggiungimento della soglia minima.

Per entrambe le tipologie di connessione, comunque, resta inteso che, una volta che il GSE eroga il pagamento, il computo dell'energia su cui si calcola la cadenza viene aggiornata e si riparte "dall'inizio".
L'importo dovuto dal Gestore deve essere dedotto dalle tasse? Solo se si accede al regime di Cessione dell'energia prodotta. Regime questo previsto obbligatoriamente per gli impianti superiori ai 200 kWp e come facoltativo per potenze inferiori.
Incentivi e cumulabilità dei premi e delle detrazioni fiscali previste dalla normativa italiana



















Sempre più sovente ci capita di affrontare la consulenza a persone che vogliono ottenere il massimo previsto dalla normativa in materia di incentivazione alle fonti rinnovabili e specificatamente del fotovoltaico.
Qui abbiamo raccolto alcune indicazioni utili

  • La tariffa incentivante del conto energia è compatibile con gli sgravi fiscali del 55% in materia di contenimento energetico. Ovviamente tali sgravi devono pertengere lavori extra impianto fotovoltaico ed è necessaria, ove la normativa di detrazione lo preveda, la certificazione energetica.
  • La tariffa incentivante non è cumulabile con le detrazioni del 36%, ma è compatbile, ovviamente se la detrazione è richiesta per altri interventi e sussistano le condizioni per una richiesta di detrazione..
  • Conto Energia 2007-2010: Il premio per l'utilizzo efficiente dell'energia (dalk 5- al 30% in più sulla tariffa) può sussistere insieme alla detrazione fiscale del 55%, ed occorre dotarsi di certificazione energetica ante e post intervento.
Ovviamente il DM 19 02 2007 detta le linee guida di tutto questo ed è pertanto fondamentale rendersi conto delle relative opportunità e dei vincoli esistenti.
Quanto detto, infatti è vero in linea generale, risulta però ovvio che, a seconda della taglia dell'impianto, della modalità di connessione, e della tipologia di sgravio fiscale richiesto, si profilino certi scenari piuttosto che altri.
Quali sono i casi in cui non si può accedere alla remunerazione prevista dalla legge?














Esistono vincoli di natura tecnologica ed amministrativa.
Vincoli tecnologici:
  • Nelle vecchie versioni del conto energia sussiteva l'impossibilità di includere moduli a silicio amorfo
  • fino alla versione del 2011, i moduli solari a concentrazione sono rimasti esclusi.
Vincoli Amministrativi:
  • Tutti gli impianti finanziati con il programma nazionale 10.000 tetti fotovoltaci (che prevedeva una copertura in conto capitale fino al 75% dell'importo) non possono accedere al Conto Energia.
  • Impianti finanziati in altro modo, possono accedervi solo se il finanziamento in conto capitale non supera il 20% del costo dell'investimento.
Su quest'utlimo punto è bene puntualizzare che con la proal finanziamento, non si intende il finanziamento di un istituto di credito, bensì un Finanziamento da ente pubblico (Stato-Regioni-Provincie-Comuni)

Informazioni tecniche e pratiche

Devo installare due contatori?












Il Conto Energia non prevede l'obbligo, come il regime precedente prevedeva, di installare due contatori.

Infatti è possibile, vista la dimensione ragguardevole degli impianti finanziabili, che l'impianto sia connesso solo in uscita.

I casi più comuni, tuttavia, contemplano la necessità di installare due contatori (che richiedono di solito il pagamento di canone di affitto): uno in entrata e l'altro in uscita.
Questo perchè, data la natura discontinua dell'irraggiamento solare, è ovvio che, in contesti abitativi normali, la connessione alla rete sia necessaria alle esigenze di energia notturne o in situazioni di scarso irraggiamento (a meno di non pensare a sistemi di accumulo).
Attenzione, quindi allo spazio richiesto durante l'installazione e la fase di progettazione e verifica di fattbilità.
Che tipo di predisposizioni necessita l'impianto fotovoltaico?









L'impianto fotovoltaico connesso in rete è concettualmente semplice, ma è necessario considerare due fattori specie se si tratta di interventi in contesto edilizio residenziale:
  • Il diametro dei fili tende a crescere all'aumentare del numero di pannelli e quindi alla potenza di picco dell'impianto. Le guaine (garganelli) di passaggio dei fili elettrici devono quindi essere di diametro adeguato (superiore a quello normale delle abitazioni 3 cm può essere considerato sufficiente).
  • La presenza di inverter per la conversione della Corrente Continua prodotta dall'impianto in Corrente Alternata da riversare in rete richiede spazio ed adeguati luoghi di ancoraggio. Gli inverter tendono infatti a pesare (20 Kg è la norma), ad essere un poco rumorosi (per via della ventola di raffreddamento), e, in alcuni casi, possono anche essere più di uno.
Gli inverter devono essere sezionati?




La posa di interruttori e di dispositivi di sezionamento deve essere calibrata dato che i pannelli, non possiedono tali dispositivi.
Di norma si colloca un quadro di controllo pre inverter ed uno post inverter e posto prima del contatore che rappresenta il confine tra la propria rete è la rete del Gestore.
Comunque, è semrpe valida, per qualsiasi domanda in tal senso rifarsi alla norma che regola la connessione degli impianti fotovoltaici a rete (ENEL DK5940, ad esempio):