|
Certificazione
energetica e detrazioni fiscali 55%
|
|
L'articolo 31 della legge 99 /09 entrata in vigore il 15 agosto scorso ha ampliato l'esenzione alla redazione della certificazione energetica dell'immobile per usufruire della detrazione del 55%. L'esenzione viene estesa anche per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, pompe di calore o impianti geotermici. A partire dal 15 agosto 2009, le procedure per l'ottenimento della detrazione fiscale (prevista dal comma 347 della Finanziaria 2007) diventano simili a quelle richieste per l’installazione di pannelli solari e per la sostituzione di finestre e infissi. I contribuenti che intendono ulizzare del beneficio fiscale dovranno conservare la seguente documentazione:
Il sito dell'ENEA alla Faq n° 56, specifica che “Al momento non ci sono ulteriori chiarimenti da parte del Ministero Sviluppo Economico su quali debbano essere, invece, i documenti da presentare e pertanto, in attesa di tali delucidazioni, [...] si ritiene che coloro che hanno ultimato i lavori prima del 15/8 siano tenuti a presentare sia l'allegato A che l'allegato E, mentre coloro che completeranno i lavori a partire dal 15/8 siano soggetti a compilare e ad inviare all'Enea il solo allegato E attraverso il sito di invio http://finanziaria2009.acs.enea.it, lasciando in bianco l'allegato A e selezionando solo la casella in calce a detto allegato in cui si dichiara di aver letto il tutto.”.
|