Home / News:: Le novità sulle detrazioni fiscali ottobre 2009

Detrazioni fiscali 55%: Pubblicato in G.U. del 26 settembre 2009 n. 224 del DM 6 agosto 2009, recante “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente”
(in vigore dall’11 ottobre 2009).

In breve le semplificazioni introdotte a partire deall 11 ottobre 2009:

1) Il decreto definisce il termine di validità del metodo di calcolo definito all'allegato 1 del Dlgs 192/2005;

- Non è più obbligatorio allegare le certificazioni dei singoli componenti attestanti il rispetto dei requisiti minimi per la sostituzione di finestre comprensive di infissi.
-Non è più obbligatorio allegare la certificazione di qualita' del vetro solare e delle strisce assorbenti per i pannelli solari realizzati in autocostruzione.
-Negli impianti di climatizzazione invernale i generatori di calore a condensazione possono essere ad aria o ad acqua.
-Le valvole termostatiche a bassa inerzia termica devono essere installate ove tecnicamente compatibile.
-L’asseverazione del tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi ai requisiti richiesti può essere:

a- sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni;
b- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell’art. 28, comma 1, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori, relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge.

-L'Allegato I del decreto 6 agosto 2009 stabilisce, inoltre, nuovi requisiti delle prestazioni e dell'efficienza energetica delle pompe di calore. Tali requisiti sono validi per gli interventi realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009.

2) Si stabilisce la non cumulabilità delle detrazione del 55% con il premio sul conto energia relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico abbinata ad un uso efficiente dell'energia (art. 7 del decreto 19 febbraio 2007).

Per ulteriori informazioni scaricate il documento.


Data della notizia:Ottobre 2009



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