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E’ stata data attuazione alla Legge Finanziaria 2008 Con
il recente Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico
del 18 dicembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n.1 del 2 gennaio 2009.
Vengono stabiliti i meccanismi con cui è incentivata la produzione
di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti
rinnovabili, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007
per nuova costruzione o rifacimento o potenziamento di un
impianto.
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Queste le novità per
Minieolico, Eolico, Biomasse e Biogas:
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- Vengono stabiliti i meccanismi con cui è incentivata la
produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati
da fonti rinnovabili, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre
2007 per nuova costruzione o rifacimento o potenziamento
di un impianto.
- La Legge 222/2007 ha inserito tra quelle che possono beneficiare
degli incentivi anche biomasse e
biogas.
- Aumento degli incentivi per compensare i costi derivanti
dalle difficoltà del processo di individuazione dei siti,
di autorizzazione e di collegamento alla rete per i nuovi
impianti.
- La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati
dalle fonti rinnovabili e di potenza nominale media annua
superiore a 1 MW ha un’incentivazione per una durata di
quindici anni.
- Il produttore di energie alternative
può chiedere un incentivo fisso anziché un certificato verde
a patto di produrre energia con impianti di potenza non
superiori a 1 MW.
- L’energia eolica potrà chiedere
un incentivo fisso anziché certificato verde a patto di
produrre energia con impianti la cui potenza non superi
i 200 kW.
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| Come ottenere l'incentivo
fisso: |
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- La scelta di opzione tra tariffa fissa e certificati verdi
deve essere comunicato all’atto della prima richiesta al
GSE,
Gestore del servizio elettrico.
- Prima della fine del periodo è consentito solo
un passaggio tra un sistema di incentivazione e l’altro.
- Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza
nominale media annua non superiore a 20 kW e quelli entrati
in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, di
potenza nominale media annua superiore a 20 kW e non superiore
a 200 kW, possono accedere allo scambio sul posto, fatti
salvi i diritti di officina elettrica.
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